Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
Art. 7 - Modalità di presentazione delle candidature nell’ambito delle liste.
1. I candidati, utilizzando l’apposita modulistica, devono dichiarare di accettare la candidatura, fornendo, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, nonché Facoltà di appartenenza o eventuale corso di dottorato.
2. Non è possibile presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso contrario si terrà conto dell’ordine di presentazione delle liste per la validità della candidatura.
3. Nessun candidato potrà sottoscrivere le liste.