Art. 16 - Modalità delle operazioni di voto.
1. Le operazioni di voto hanno il seguente svolgimento:
consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al Presidente o ad uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
apposizione da parte dell’elettore della propria firma nell’elenco dei votanti, a fianco del proprio nominativo;
consegna all'elettore da parte del Presidente delle schede elettorali previamente predisposte, per l'elezione delle singole rappresentanze;
ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso della lista prescelta e delle preferenze;
successiva chiusura delle schede, consegna delle medesime al Presidente, che le introduce ciascuna nell'apposita corrispondente urna sigillata;
restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.