Art. 24 - Durata del mandato.
1. Gli eletti durano in carica due anni accademici e cessano dal mandato con la designazione degli eletti per il biennio successivo. In caso di rinuncia o di dimissioni dell'eletto subentra automaticamente allo stesso il primo dei non eletti della propria lista.
2. Per quanto attiene la rappresentanza dei dottorandi nel Senato Accademico, in caso di rinuncia o di dimissioni dell'eletto può subentrare allo stesso esclusivamente un dottorando della medesima lista.
3. In caso di perdita della qualità di studente dell’Università di Trieste a seguito del conseguimento di una laurea triennale ovvero del conseguimento di un diploma di laurea triennale anteriforma ancora attivo, lo studente rappresentante in uno degli organi maggiori (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Universitario per lo Sport, Consiglio di Amministrazione dell’E.R.Di.S.U.) decade e gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della propria lista, qualora entro centoventi giorni dalla data del conseguimento non risulti iscritto ad un corso di laurea specialistica. Lo studente rappresentante nel Consiglio di Facoltà decade e gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della propria lista qualora entro centoventi giorni dalla data del conseguimento non risulti iscritto ad un corso di laurea specialistica nella medesima Facoltà.
4. Lo studente eletto deve comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di inadempienza si provvederà d’ufficio.
5. Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risultasse vacante almeno un terzo delle cariche riservate agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento ovvero dovesse risultare vacante almeno la metà delle cariche riservate agli studenti in almeno un consiglio di facoltà, si procede ad elezioni suppletive per le cariche vacanti nei rispettivi organi.
6. Lo studente è eleggibile per il biennio successivo.