Art. 14 - Adempimenti elettorali dei seggi.
1. Il giorno prima delle votazioni, a cura degli scrutatori, viene ritirato, presso il competente ufficio, il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
2. Il giorno stesso delle votazioni, o nel caso di diverse esigenze organizzative il giorno prima, i componenti del seggio, si riuniscono per le necessarie operazioni preliminari al voto.
3. Il Presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza in esso della cabina necessaria ad assicurare la segretezza del voto ed in genere la presenza di ogni apprestamento indispensabile a garantire la libertà e la segretezza del voto.
4. Nello stesso giorno si provvederà ad autenticare le schede, in misura non inferiore al 20% degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della firma di uno dei componenti del seggio.
5. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.
6. Il Presidente del seggio validamente operante, alla chiusura del primo giorno di votazioni, appone i sigilli alle urne e agli ingressi ai seggi; tali sigilli andranno rimossi alla riapertura delle votazioni il giorno seguente.
7. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna, nonché alla Forza Pubblica.