Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
Art. 9 - Pubblicità.
1. Le liste dei candidati sono rese pubbliche dal Rettore mediante la pubblicazione sul sito Web, secondo l'ordine di presentazione, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
2. Con analoga comunicazione il Rettore rende pubblici il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.