Art. 22 - Attribuzione delle rappresentanze nel Senato Accademico
1. Le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico sono assegnate alle liste in corrispondenza dei primi tre quozienti scelti come indicato all’art. 21 comma 1 lettera d).
2. La rappresentanza dei dottorandi nel Senato Accademico è assegnata alla lista che abbia il quoziente più alto al di sotto dei quozienti di cui al comma 1 del presente articolo fra le liste comprensive di almeno un dottorando tra i propri candidati.
3. Per quanto attiene all’individuazione nominativa degli eletti nel Senato Accademico, rimane stabilito quanto previsto all’art. 21, comma 2.
4. Viene eletto il dottorando che risulta aver riportato il maggior numero di preferenze nell’ambito della lista individuata dal comma 2 del presente articolo. A parità di numero di preferenze o qualora non siano state espresse preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei dottorandi candidati nella lista.