Art. 19 - Principi generali
1. L’Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Le disposizioni di questo Codice costituiscono specificazioni degli obblighi comportamentali previsti dall’art. 3 del Codice di comportamento nazionale.
3. Il presente Codice garantisce in ogni caso a tutti i componenti della comunità universitaria il diritto di libera espressione nonché di attività e di critica politica e sindacale.
4. Il lavoratore, in quanto parte della comunità accademica, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Università secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli. Il lavoratore rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, economicità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
5. Il lavoratore non usa per fini diversi da quelli istituzionali e pertinenti al rapporto con l’Università le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio ed evita situazioni e comportamenti, anche nell’utilizzo della rete o dei social network, che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Università.