Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento
1. Le disposizioni di cui al Capo III relative agli obblighi di comportamento:
a) costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori) e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
b) per il personale dirigente, tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici ed i tecnologi – costituiscono attuazione del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
c) si estendono agli assegnisti, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca;
d) si applicano, per quanto compatibili, ai soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, agiscono in nome e/o per conto dell’Università.
2. Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita, nei limiti previsti dalle leggi, un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dall’incarico, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.