Art. 36 - Acquisizione della notizia e valutazione preliminare
1. Il procedimento dinanzi alla Commissione ha inizio a seguito di segnalazione, indirizzata al Presidente, da parte degli organi dell’Università o dei componenti della comunità accademica o loro rappresentanze.
2. Le denunce anonime non possono essere prese in considerazione.
3. La Commissione Etica si riunisce su convocazione del Presidente di norma entro un termine di dieci giorni dalla conoscenza del fatto al fine di effettuarne una valutazione preliminare. Il Presidente dispone, contestualmente alla fissazione della data della riunione preliminare, eventuali misure istruttorie che debbono essere adempiute entro il predetto termine. Può disporre altresì la convocazione delle persone coinvolte dai fatti per quella medesima data affinché sianoascoltate.
4. In caso di manifesta infondatezza della segnalazione la Commissione provvede nella predetta riunione all’archiviazione del procedimento. In caso contrario fissa l’udienza di trattazione di cui al successivo articolo 37.
5. In sede di valutazione preliminare dei fatti, nei procedimenti riguardanti il personale dirigente e tecnico amministrativo o gli studenti, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall’origine, a sostanziare un’ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia agli organi competenti, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo agli stessi i relativi atti.
6. Nella medesima sede, nei procedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall’origine, a sostanziare un’ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia al Rettore, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo allo stesso i relativi atti.