Art. 25 - Tutela della riservatezza
1. I lavoratori sono tenuti a mantenere riservate e non utilizzare le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, di prevenzione e di repressione di condotte contrarie al presente Codice e alla normativa in generale.
In particolare, essi si impegnano a:
a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l’Università detenga informazioni;
b) non rivelare o divulgare dati e/o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.