Art. 37 - Procedimento
1. Nei casi in cui si profili un’ipotesi di violazione dei principi di carattere etico, la Commissione, nel termine massimo di trenta giorni dalla segnalazione, contesta per iscritto, con uno strumento in grado di assicurare la ricezione della comunicazione, gli addebiti al componente della comunità accademica cui è ascritta la violazione e comunica allo stesso la data della seduta di trattazione.
2. Tra la contestazione dell’addebito e la seduta di trattazione devono intercorrere almeno dieci giorni liberi.
3. L’interessato ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può presentare memorie.
4. La Commissione favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del Codice.
5. La Commissione Etica, sulla base degli elementi acquisiti, può proporre al Rettore, entro un termine di novanta giorni dalla data della sua prima riunione, l’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) archiviazione, quando le condotte esaminate non si pongono in violazione del presente Codice;
b) rimprovero scritto, con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato;
c) rimprovero scritto e sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Codice;
d) rimessione degli atti al Rettore ovvero, per il personale tecnico amministrativo e per gli studenti, ai competenti organi dell’Università, per l’avvio del procedimento disciplinare qualora gli approfondimenti svolti sui fatti, in contraddittorio con l’interessato, abbiano evidenziato infrazioni disciplinari.