Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all’attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:
a) professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;
b) assegnisti e dottorandi di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;
c) medici in formazione specialistica;
d) studenti dei corsi di studio delle professioni mediche e sanitarie.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile per gli aspetti relativi all’attività ivi prestata, anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.
Resta ferma la potestà disciplinare in capo all’Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.
3. I soggetti di cui al comma 1, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell’Azienda e dell’Università e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.