Codice etico e di comportamento
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all’attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:

a)  professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;

b)  assegnisti e dottorandi di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;

c)   medici in formazione specialistica;

d)  studenti dei corsi di studio delle professioni mediche e sanitarie.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile per gli aspetti relativi all’attività ivi prestata, anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.

Resta ferma la potestà disciplinare in capo all’Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.

3. I soggetti di cui al comma 1, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell’Azienda e dell’Università e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.