Art. 12 – Trasparenza
1. L’Università, nel perseguire l’obiettivo di un’ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti, alla comunità universitaria e a tutte le categorie dei portatori di interesse, la massima trasparenza e tempestiva conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.
2. A tal fine, l’Università valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un’effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali. In armonia con i principi previsti in materia di amministrazione digitale, si adopera affinché il portale garantisca accessibilità ed elevata fruibilità, anche da parte delle persone disabili, semplicità di consultazione, facile reperibilità e completezza delle informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, qualità e omogeneità.
3. L’Università adotta, nei limiti di legge, misure atte a eliminare o ridurre ai membri della comunità i disagi conseguenti a errori o omissioni commessi in atti interni per difetto dei requisiti di trasparenza esposti sopra.