Art. 21 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari
1. Il lavoratore comunica, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, alla persona responsabile della struttura di appartenenza, l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, la cui attività possa interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. L’obbligo non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza.
La potenziale interferenza sussiste laddove le finalità o le attività dell’associazione o organizzazione riguardino del tutto o principalmente il settore di competenza della struttura a cui il lavoratore è assegnato.
2. Il lavoratore comunica, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, alla persona responsabile della struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, purché di importo superiore a 150 euro, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le indicazioni previste dall’art. 6 comma 1 del Codice di comportamento nazionale.
3. La mancata comunicazione comporta una violazione dei doveri del pubblico dipendente e costituisce un illecito disciplinare.