Art. 22 - Conflitto di interessi
1. Il lavoratore, anche nella sua qualità di componente di organi collegiali, si astiene dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.
2. Il lavoratore si astiene, altresì, dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia lite pendente, diretta o indiretta in qualità di membro o organo dell’ Università coinvolta, o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero - fermo restando, da parte dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità - di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La comunicazione relativa alla presenza di un potenziale conflitto di interessi è resa tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Detta comunicazione è assunta al protocollo dell’Università.
4. Il Responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto d’interessi e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato.
5. Il lavoratore presenta altresì apposita dichiarazione, ogni qualvolta si verifichi una modifica della situazione precedentemente dichiarata.
6. Nel caso il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la comunicazione è indirizzata al Direttore Generale, che decide in merito; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale dell’Università, la decisione compete al Rettore.
7. Per i dipendenti coinvolti in funzioni didattiche e scientifiche, il potere di decisione sull’astensione spetta al Direttore di Dipartimento, o nel caso sia questo coinvolto, spetta al Rettore.
8. Qualora il conflitto riguardi il Rettore, la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione relativa al Rettore deve essere effettuata al Decano che istruisce e presenta la pratica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi il conflitto di interessi, il Decano sostituisce il Rettore limitatamente all’attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari.