Art. 26 - Utilizzo del nome e delle risorse dell’Università
1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e in modo da poter rendicontare l’uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.
2. L’Università non consente l’utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non autorizzati. Si applica quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste.
Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell’Università, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
3. I componenti della comunità universitaria:
a) non esprimono pubblicamente, anche attraverso i social media, posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell’Università;
b) in ogni caso mantengono un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell’immagine dell’Università e dei suoi rappresentanti e appartenenti.
4. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Università.