Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo
1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare per il personale contrattualizzato, accertata all'esito del procedimento disciplinare.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, si deve tenere conto delle indicazioni contenute al comma 2 dell’art. 16 del Codice di comportamento nazionale.