Art. 4 – Dottorato industriale
1. Per i Corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendono imprese che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, l’Università può richiedere, in sede di accreditamento o successivamente, il riconoscimento della qualificazione di “dottorato industriale”, anche come parte della denominazione dei Corsi stessi.
2. I bandi di ammissione al dottorato possono prevedere una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, anche con contratti di apprendistato, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti, le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca presso l’impresa, i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell’attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate, nonché, relativamente agli eventuali posti coperti da dipendenti, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente.
4. I dipendenti di cui al comma 2 devono aver sottoscritto un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella prevista per la frequenza del Corso.
In caso di avvicendamento nella supervisione dell’ente partner, il supervisore uscente dovrà assicurare un’adeguata condivisione del lavoro svolto.
Qualora il rapporto di lavoro del dipendente si interrompa, il Collegio dei docenti, previa valutazione del progetto scientifico fino ad allora svolto, previo accertamento della disponibilità finanziaria del Dipartimento, può consentire allo studente, se iscritto al terzo anno, di concludere il Corso senza che venga riconosciuto il percorso industriale.
In via eccezionale e adeguatamente motivata il Collegio può consentire il subentro di una diversa azienda, purché il progetto resti immutato, con la conservazione del posto di dottorato industriale, concedendo eventualmente al dottorando una sospensione della frequenza sino al perfezionamento del nuovo accordo per un periodo massimo di 6 mesi.
In tutti gli altri casi, nell’ipotesi in cui vengano meno le condizioni previste nell’accordo, questo si risolve senza che alcun ulteriore obbligo sia dovuto.