Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 2 – Accreditamento, istituzione e attivazione dei Corsi

1.    L’accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale del Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti “Ministero” oppure “MUR”), su conforme parere dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (d’ora in avanti, ANVUR), ad attivare i Corsi e nell’accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini con le modalità di cui all’art. 5 del D.M. 226/2021. 

2.    L’accreditamento ha durata quinquennale e comprende tre cicli consecutivi rispetto ai quali l’ANVUR svolge un’attività periodica di monitoraggio e valutazione. L’accreditamento è valutato ai fini della conferma o della revoca dello stesso nel caso di una modifica sostanziale tra quelle enunciate all’art. 5, comma 4 del DM 226/2021.

3.    L’accertamento del venir meno di uno o più requisiti previsti comporta la revoca dell’accreditamento, disposta con Decreto del Ministero. In caso di revoca viene garantito il completamento dei cicli già attivati al fine di consentire ai dottorandi già iscritti di concludere il proprio percorso di formazione e di conseguire il titolo.

4.    I Corsi sono istituiti e attivati presso i Dipartimenti dell’Università e possono essere articolati in curricula. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

5.    La proposta di istituzione di un Corso è presentata da un Dipartimento dell’Ateneo che si candida come sede gestionale,anche congiuntamente con altri Dipartimenti, secondo le modalità e i termini fissati annualmente con Circolare Rettorale o analogo provvedimento.

6.    Alla realizzazione e al funzionamento del Corso possono concorrere anche altri Dipartimenti dell’Ateneo nonché altri soggetti convenzionati o consorziati con l’Università ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 226/2021.

7.    La proposta di istituzione o rinnovo di un Corso deve rispettare i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 226/2021 e gli eventuali criteri integrativi individuati dall’Università, tenuto conto degli indicatori previsti dalle linee guida e dai requisiti per l’accreditamento e dei criteri di ripartizione del finanziamento ministeriale di cui all’art. 13, comma 2 del DM 226/2021.

8.    In sede di proposta di nuova istituzione o rinnovo, i Dipartimenti tengono conto degli obiettivi del Piano Strategico dell’Ateneo e garantiscono un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), in coerenza con le indicazioni dell'ANVUR.

9.    La proposta dovrà essere ben articolata, recare un piano di sostenibilità anche sulla base delle risorse umane e organizzative esistenti, includere un piano formativo con elementi di interdisciplinarità, multidisciplinarità e transdisciplinarità e un sistema di collegamento con il territorio e con attori nazionali e internazionali. 

10.  Ogni Corso dovrà essere dotato di pagine web dedicate, al fine di dare adeguata visibilità al progetto formativo e di ricerca di ogni singolo Corso.

11.  Annualmente, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento gestore del Corso prevede le risorse da destinare al suo funzionamento.

12.  Il Dipartimento partecipa all’attivazione di un Corso finanziando borse di studio o con altre forme di finanziamento equivalenti, oltre al budget per la ricerca di cui all’art. 25, comma 10 del presente Regolamento, che viene assicurato a tutti i dottorandi, compresi quelli senza borsa di dottorato. Il finanziamento è garantito da fondi propri o acquisiti da terzi previa stipula di idoneo accordo sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

13.  Il Dipartimento può finanziare, con fondi acquisiti, borse di dottorato di importo superiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L’importo dovrà essere definito prima dell’inizio della frequenza dell’assegnatario e dovrà valere per tutta la durata del ciclo.

14   Il Dipartimento, nel caso di inadempienze da parte dei finanziatori terzi, provvede a coprire il disavanzo con fondi propri o dei singoli referenti dei progetti. A copertura dell’eventuale sbilancio, l’Ateneo non attribuisce il budget relativo ad assegnazioni annuali del Fondo di Finanziamento Ordinario, sia in conto esercizio che in conto investimenti.

15.  L’accordo per il finanziamento delle borse deve regolare altresì la proprietà dei risultati e della riservatezza e, nel caso preveda che il dottorando svolga in parte la sua ricerca presso la sede del finanziatore, anche gli aspetti relativi alla sicurezza e della salute dei dottorandi, le coperture assicurative, la privacy e il Codice etico e di comportamento.

16.  Il Dipartimento provvede con fondi propri o comunque acquisiti anche alla copertura finanziaria della borsa di studio per i mesi di proroga della frequenza di cui all’art. 21, comma 2 del presente Regolamento.

17   I Dipartimenti sedi del Corso, nell’ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nell’ambito dell’attività di dottorato anche nell’ottica di favorire la mobilità in Italia e all’estero.

18   Gli adempimenti necessari per la nuova istituzione di un Corso competono al Direttore del Dipartimento proponente del dottorato che provvede alla costituzione del Collegio dei docenti e all’elezione del Coordinatore (art. 9.3). Il Collegio e il Coordinatore curano gli atti necessari all’attivazione del Corso.

19   In caso di rinnovo di un Corso già attivato nei cicli precedenti gli adempimenti spettano al Coordinatore in carica.

20   L’istituzione e l’attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione che ne valuterà la coerenza con il Piano Strategico di Ateneo.

21   Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, stabilisce annualmente l’importo minimo delle borse di dottorato e le ripartisce tra i Corsi da attivare a valere sui fondi ministeriali e di Ateneo, nei limiti delle risorse disponibili.

22.  La ripartizione può riguardare anche i fondi che derivano direttamente o indirettamente dai finanziamenti europei. Le posizioni attivate con tali finanziamenti possono prevedere dei requisiti specifici, anche in deroga alle previsioni del presente Regolamento.

23.  Il Nucleo di Valutazione valuta periodicamente il buon funzionamento dei Corsi e la permanenza dei requisiti di qualità di cui all’art. 4 del D.M. 226/2021, anche alla luce degli indicatori predisposti dall’ANVUR e dal MUR.