Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione, il funzionamento e il finanziamento dei corsi di dottorato di ricerca (d’ora in avanti Corsi) dell’Università degli Studi di Trieste (d’ora in avanti Università o Ateneo) in conformità al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 (d’ora in avanti DM 226/2021), nel rispetto delle finalità e degli ambiti di applicazione enunciati all’art. 1 dello stesso Decreto. Il Regolamento disciplina, inoltre, le forme di reclutamento dei dottorandi.

  2. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria. I Corsi hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare.

  3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore, in conformità con i relativi Standard e Linee guida per l'Assicurazione della Qualità (ESG) e con le Linee guida e il modello ANVUR in materia di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento in vigore a livello nazionale.

  4. Ai Corsi a cui l’Università partecipa in forma associata, in convenzione o in consorzio con altri soggetti, si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa

  5. Nel presente Regolamento l’uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità e di sinteticità. Il presente Regolamento assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere, in particolare nella composizione degli Organi dei Corsi e delle Commissioni di concorso e di esame finale.