Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 14 – Consiglio dei docenti

1.    Il Consiglio dei docenti è un organo facoltativo. È composto oltre che dai componenti del Collegio, da professori e ricercatori appartenenti a Università italiane o estere, da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o esteri, e da esperti di comprovata qualificazione nominati dal Collegio dei docenti. 

2.    In sede di istituzione del Corso, il Consiglio dei docenti, ove costituito, è convocato dal Direttore del Dipartimento proponente. Nel caso di istituzione del Consiglio successivamente all’attivazione del dottorato la convocazione è disposta dal Coordinatore.

3.    Il Consiglio dei docenti ha finalità consultive e compiti di indirizzo nell’ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso.

4.    I componenti del Consiglio dei docenti possono assumere il ruolo di supervisori di cui all’art. 16 e svolgere l’attività didattica di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

5.    La durata del mandato è di tre anni. Il triennio decorre dall’inizio dell’anno accademico. Eventuali componenti subentranti nel corso dei tre anni accademici rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.