Art. 16 – Ammissione ai Corsi
1. L’ammissione al dottorato avviene attraverso una selezione pubblica.
2. l bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e pubblicato sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. In caso di contestazione fa fede il testo in lingua italiana.
3. Nel bando sono indicati:
a) i criteri di accesso, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e di organizzazione dei lavori delle Commissioni. La prova orale può essere sostenuta da remoto, sempreché venga assicurata la pubblicità della prova anche tramite l’accesso alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del colloquio;
b) i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
c) eventuali titoli di studio specifici richiesti per l’accesso ai singoli Corsi;
d) eventuali test riconosciuti a livello internazionale;
e) le lingue di cui viene accertato il livello di conoscenza;
f) le modalità di formazione delle graduatorie anche ai fini dell’assegnazione delle borse e dei posti;
g) la presentazione delle attività e degli sbocchi occupazionali previsti;
h) i termini e le modalità di immatricolazione ai Corsi;
i) la data di inizio della frequenza;
j) eventuali tematiche di ricerca attivate per il ciclo;
k) ulteriori norme di dettaglio sull’ammissione ai Corsi.
4. Nel bando sono altresì indicati i posti disponibili, in particolare se coperti da:
a) borse di dottorato;
b) assegni di ricerca o contratti di ricerca;
c) stipendi di dipendenti anche con contratti di apprendistato, di cui all’art. 4, comma 2;
d) altre forme di sostegno finanziario equivalente.
Possono inoltre essere previsti posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa, applicando sul totale delle borse messe a concorso l’arrotondamento per difetto.
5. Il bando può altresì prevedere posti attivati in conformità ad accordi e convenzioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
6. Il bando può riservare una quota di posti, con o senza borsa, a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tali casi possono essere previsti procedure e tempi di ammissione diversi e graduatorie separate.
7. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali possono altresì essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti attivati nell’ambito dei Corsi accreditati.
8. Nel limite dei posti sostenibili, possono essere ammessi gli iscritti ai Corsi presso Università estere o altre istituzioni abilitate al rilascio del titolo di Dottore di ricerca che abbiano sottoscritto con l’Università accordi di co-tutela di tesi.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione giudicatrice sono definite in conformità alle previsioni degli accordi stessi.
10. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso. La valutazione in merito all’identità dei Corsi in questione compete al Collegio dei docenti.
11. In caso di rinuncia dei vincitori o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, è possibile ammettere ai Corsi gli idonei collocati in posizione utile in graduatoria entro la data di avvio del Corso, fatta salva diversa deliberazione del Collegio dei docenti.