Art. 20 – Immatricolazione
1. I candidati in posizione utile in graduatoria presentano la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel bando di ammissione.
2. Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione e la durata complessiva della frequenza di 36 mesi, previo parere positivo del Collegio dei docenti, l’inizio della frequenza del primo anno di corso può essere:
a) ritardato fino a un trimestre dalla data di inizio del dottorato, qualora il dottorando debba concludere un corso universitario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 comma 2, o un tirocinio o un rapporto di lavoro, ovvero per motivi legati ai tempi delle procedure di ingresso in Italia;
b) differito all’anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio della frequenza fissata dal bando, non riescano, per motivi documentati, a ottenere il visto d’ingresso in tempo utile, ferma restando la facoltà del Collegio di autorizzare, entro il primo trimestre, la frequenza da remoto fino a un massimo di sei mesi;
3. Ai fini dell’attività di ricerca, possono richiedere la registrazione nei sistemi informatici di Ateneo i dottorandi, con carriera attiva, iscritti ai Corsi ai quali l’Ateneo partecipa in forma associata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 226/2021.