Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Registro degli accessi

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tiene un registro delle istanze di accesso.

2. Nel registro confluiscono le richieste di accesso riconducibili alle diverse forme previste dall’ordinamento: accesso civico semplice di cui al Capo II del presente Regolamento, accesso civico generalizzato di cui al Capo III del presente Regolamento e accesso documentale.

Il registro contiene l’elenco delle richieste con indicazione dell’oggetto, della data e dell’esito.

3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D. lgs. n. 33/2013, il registro è pubblicato, oscurando i dati personali e mantenendone l’aggiornamento.