Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO I – ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 4 – Presentazione della richiesta di accesso

1. Il diritto d’accesso viene esercitato in via formale o in via informale.

2. La richiesta di accesso in via formale, inoltrabile per via telematica, va presentata mediante istanza scritta al Responsabile del procedimento, anche utilizzando il modulo predisposto dalla Amministrazione.

3. La richiesta deve essere motivata, indicando gli estremi del documento richiesto o altri elementi che ne consentano l’individuazione, specificando l’interesse diretto alla richiesta, indicando le modalità con le quali si intende esercitare il diritto di accesso e dimostrando la propria identità.

4. Alternativamente la richiesta può essere presentata in via informale, verbalmente, qualora in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, non sorgano dubbi sulla legittimazione della persona richiedente e pertanto la richiesta sia accoglibile immediatamente.

5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento inizia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata, che deve pervenire in ogni caso non oltre dieci giorni dalla richiesta di regolarizzazione. In difetto di regolarizzazione tempestiva, la domanda deve intendersi respinta.

6. I componenti degli organi dell’Università hanno diritto di accedere alle informazioni detenute dagli uffici e dalle strutture, purché attinenti al loro mandato, con l’esclusivo fine di utilizzarle nell’esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente.

7. L’Università promuove l’esercizio del diritto d'accesso per via telematica; a tal fine le istanze di accesso possono essere inviate all’indirizzo email dell’unità organizzativa competente con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000 e all’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’Università, ove possibile, provvede all’invio dell’esito al richiedente con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.

8. Il diritto di accesso si esercita mediante visione gratuita dei documenti richiesti oppure loro estrazione, subordinata al rimborso dei costi di riproduzione secondo quanto previsto dall’art. 15.