Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 13 – Limiti di accesso ed esclusioni

1. L’accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi di cui all’art. 5 bis del D. lgs n. 33/2013, cioè di quelli pubblici[1] (comma 1) e degli interessi privati[2] (comma 2) relativi alla protezione dei dati personali, libertà e segretezza di corrispondenza e degli interessi economici e commerciali.

2. I suddetti limiti si applicano unicamente per il periodo durante il quale la protezione è giustificata in relazione alla natura dei dati, informazioni o documenti richiesti, e l'accesso non può essere negato se, per la loro protezione è sufficiente fare ricorso al differimento.

3. L’accesso è altresì escluso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 bis, D. lgs. n. 33/2013, nei casi di segreto Stato e negli altri casi previsti dalla legge, inclusi quelli in cui l’accesso è subordinato a specifiche condizioni, modalità o limiti, compresi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della L. 241/90[3].

4. L’accesso è limitato a informazioni, dati e documenti già in possesso dell’Università, che non è tenuta ad attività di elaborazione, ricerca, riformulazione o a qualsiasi altra attività da compiersi sugli stessi.

Sono inoltre inammissibili, anche sulla base della formulazione della domanda:

a)    le richieste fondate su un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, egoistico o emulativo;

b)    le richieste esplorative dirette unicamente a sapere di quali informazioni e dati l’Università è in possesso;

c)    le richieste manifestamente onerose e massive, cioè riferite ad una mole di dati, informazioni e documenti tale da comportare un carico di lavoro ragionevolmente non esigibile con il rischio di compromettere o rallentare l’attività amministrativa dell’unità organizzativa competente;

d)    le richieste assolutamente generiche, che non individuano almeno oggetto, natura e/o riferimento soggettivo dei dati, informazioni e documenti richiesti;

e)    le richieste relative ad informazioni contenute in documenti frutto di rielaborazioni di dati effettuate dall’Università per propri fini interni.

5. In questi casi, il Responsabile del procedimento, ove possibile, invita il richiedente a riformulare la richiesta entro limiti compatibili col buon andamento e la proporzionalità dell’attività amministrativa oppure a indicare gli elementi necessari per l’identificazione dei dati, informazioni o documenti di suo interesse.

6. Ove il richiedente non riformuli l’istanza entro i predetti limiti, il Responsabile del procedimento amministrativo di accesso, con provvedimento motivato, dichiara inammissibile la stessa. 

Nella motivazione del provvedimento si tiene conto di tutte le circostanze del caso, quali ad esempio, la presenza di plurime o ripetute richieste di accesso provenienti dallo stesso richiedente, dell’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti e della rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.



[1] 1. Art. 5 bis, c. 1 del Dlgs. 33/2013 : “L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività  ispettive.”

[2] Art. 5 bis, c. 2 del Dlgs 33/2013: “L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì  rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.”

[3] Art. 24, comma 1, L. 241/90:

Il diritto di accesso è escluso:

    a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

    b) […];

    c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

    d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.”