Art. 5 – Termini ed esiti
1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso è disposto dal Responsabile del procedimento con nota di accoglimento che viene trasmessa alla persona interessata, con l’indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per estrarne eventuale copia.
L’esame dei documenti è gratuito e avviene, nelle ore d'ufficio, presso la struttura indicata; il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione.
La persona interessata può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati con l'espresso divieto, penalmente sanzionato, di alterarli o asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
2. Qualora la richiesta di accesso venga differita ad un momento successivo dal Responsabile del procedimento per la salvaguardia di temporanee esigenze dell’Amministrazione, soprattutto nell’ambito delle procedure concorsuali o di gara, per le quali la conoscenza dei documenti di pertinenza può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ne viene data comunicazione alla persona interessata tramite un provvedimento motivato.
3. In caso di diniego alla richiesta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione con provvedimento motivato, indicando espressamente gli elementi che comprovano l’esistenza del pregiudizio concreto, previsti dall’art. 24 della legge 241/90 e i mezzi di ricorso esperibili.
4. Il procedimento di accesso si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salve le sospensioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
5. Avverso il provvedimento di diniego di accesso, può essere presentato ricorso[1] al TAR o al difensore civico competente nei termini di legge.