Art. 11 – Ambito di applicazione e procedimento
1. Il diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, è il diritto di chiunque, senza necessità di motivazione e gratuitamente -salvo il rimborso dei costi per la riproduzione cartacea, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.
2. La richiesta può essere:
a) presentata a mano o con invio tramite il sistema postale all’ufficio che detiene i dati, o all’Ufficio Gestione sistema documentale o all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Università di Trieste in piazzale Europa 1;
b) inoltrata, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC di Ateneo, allegando un documento di identità;
c) presentata, mediante posta elettronica ordinaria, anche utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, allegando un documento di identità.
La richiesta redatta in forma scritta e sottoscritta e deve consentire l’identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti; non sono accoglibili richieste formulate in modo generico.
3. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento motivato entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
4. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in caso di richiesta irregolare o incompleta. In quest’ultimo caso ne viene data comunicazione alla persona interessata entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e il termine decorre nuovamente dal suo perfezionamento. Nel caso in cui il richiedente non provveda all’integrazione, l’istanza si intende respinta.
5. L’ accoglimento della richiesta di accesso è disposto con provvedimento del Responsabile del procedimento, trasmesso alla persona interessata con l’indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per estrarne eventuale copia; il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione.
6. L’accesso può essere differito ad un momento successivo per la salvaguardia degli interessi indicati all’art. 24, c. 6 della n. 241/1990[1] oppure per la tutela di temporanee esigenze dell’Università, soprattutto nella fase di redazione di provvedimenti nelle procedure concorsuali o di gara per la quale la conoscenza dei documenti di pertinenza può compromettere il buon andamento dell’azione dell’Amministrazione; in tal caso ne viene data comunicazione scritta alla persona interessata tramite un provvedimento motivato.
7. In caso di rigetto, anche parziale, della richiesta di accesso o di mancata risposta, i richiedenti possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
8. Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini di legge.
[1] Art. 24, c. 6 legge 241/90 :Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.