Art. 3 – Ambito di applicazione
1. L’Università degli Studi di Trieste garantisce il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si chiede l’accesso.
2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall’Università, salve le esclusioni e le limitazioni di cui all’art. 7 del presente regolamento. In ogni caso l’Università non è tenuta ad elaborare dati al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell’unità organizzativa che ha formato o detiene stabilmente il documento. Qualora la richiesta sia indirizzata ad un ufficio diverso da quello competente, il responsabile dell’ufficio trasmette immediatamente la richiesta all’ufficio competente.
4. L’accesso agli atti da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della legge n. 241/1990.