Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 - Costi di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura
1. Per dare adempimento a quanto previsto dall’art. 25 comma 1 della legge 241/90[1] il tariffario relativo ai costi di riproduzione dei documenti è determinato periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università ed è pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” accanto al presente regolamento.
[1] Art. 25 comma 1 della legge 241/90. “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”