Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 3 – Persone abilitate a ricevere le segnalazioni e canali per la presentazione

1. Le segnalazioni all’interno dell’Ateneo sono ricevute e prese in carico dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo (di seguito “RPCT”), che effettua un esame preliminare e conduce l’eventuale istruttoria. 

2. Ulteriormente rispetto al canale di segnalazione “interna” all’Ateneo per la presentazione delle segnalazioni, è prevista la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni previste dal legislatore e secondo le specifiche circostanze del caso, di fare ricorso al cd. canale “esterno” attivato presso l’ANAC, o anche alla divulgazione pubblica. 

3. Resta ferma la possibilità di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile nel caso in cui il segnalante ritenga che le condotte possano costituire reato o illecito civile, amministrativo o contabile e sia legittimato a presentarle secondo le relative disposizioni di legge. 

4. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono comunque obbligati a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, poiché tale obbligo non viene meno con la segnalazione all’RPCT o all’ANAC.