Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 13 - Esclusione della responsabilità per notizie coperte da segreto

1. Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni relative a materie coperte dall'obbligo di segreto, salvo quanto disposto dall’art. 1, c 3 del Dlgs 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs 24/2023.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la persona segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, purché l’acquisizione delle informazioni o l’accesso non costituisca di per sé un reato.