Art. 5 – Contenuto delle segnalazioni
1. La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’RPCT di compiere le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare l’ammissibilità e la fondatezza della segnalazione.
2.Sono contenuto necessario delle segnalazioni:
a) il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
b) una descrizione il più possibile chiara e completa del fatto;
c)le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i cui attribuire il/i fatto/i (es. qualifica, ufficio di appartenenza, funzioni svolte).
3. Se conosciute, sono contenuto eventuale delle segnalazioni;
a) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;
b) l’indicazione di eventuali documenti utili a valutare la fondatezza del fatto;
c) ogni altra informazione che il segnalante ritenga ragionevolmente utile a verificare l’ammissibilità e fondatezza della segnalazione comprese quelle riferite a irregolarità, anomalie o condotte volte a occultare le violazioni segnalate.
4.Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate e ricevute attraverso i canali previsti dal presente regolamento, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.