Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 12 – Tutela dalle misure ritorsive

1. La persona segnalante non può subire alcun tipo di ritorsione, anche solo “tentata o minacciata” conseguente alla segnalazione effettuata.

2. Chi segnala è tutelato rispetto ad eventuali misure ritorsive, intese come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica che possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Le ritorsioni che la persona segnalante ritenga di avere subito nel contesto lavorativo possono essere comunicate all’ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se siano conseguenti alla segnalazione effettuata.

4. Qualora risulti accertata la misura ritorsiva, il provvedimento adottato è dichiarato nullo ed è comminata una sanzione amministrativa. In particolare, in caso di licenziamento, la nullità del provvedimento comporta il reintegro di diritto nel posto di lavoro. 

 

5. Nell’ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti potenzialmente ritorsivi, si presume che gli stessi, così come previsto dall'art. 17 comma 2 del Dlgs 24/23, siano stati posti in essere a causa della segnalazione denuncia o divulgazione pubblica. L'onere della prova ricade sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione, la quale dovrà dimostrare che la stessa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.