Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 2 – Persone abilitate alla segnalazione

1. Possono segnalare presunte violazioni ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (d’ora in poi “D. Lgs. 24/2023”):

- i dipendenti dell’Ateneo, cioè titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con lo stesso, sia in regime pubblicistico che privatistico;

- i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso l’Ateneo, tra i quali anche i titolari di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010; 

- i tirocinanti, anche non retribuiti, i dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca;

- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, tra cui anche la rappresentanza studentesca e i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione e degli altri organi di Ateneo;

-i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell’Ateneo.

 

2.Tali soggetti possono comunque segnalare le presunte violazioni anche qualora il rapporto giuridico con l’Ateneo non sia ancora stato costituito o sia cessato, allorché le informazioni sugli illeciti siano state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato.