Art. 17 – Interpretazione e rinvii normativi
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 e la legislazione nazionale ed europea di settore.
2. Non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del Regolamento le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o dai relativi provvedimenti attuativi nazionali individuati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 24/2023. Il Regolamento, inoltre, non si applica alle segnalazioni di violazioni che riguardano la sicurezza nazionale o appalti in materia di difesa o sicurezza nazionale, salva espressa previsione di legge.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati e di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in seguito alle consultazioni anzidette.