Art. 9 – Soggetti tutelati e limitazioni delle tutele
1. L’Ateneo garantisce le misure di tutela rafforzata della riservatezza, nonchè le misure di protezione e sostegno previste dal D.lgs. 24/2023.
2. Le misure di tutela della riservatezza e di protezione sono garantite oltre che nei confronti della persona segnalante o che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria:
a) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo dell’Ateneo della persona segnalante o che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, o lavorativo, nei limiti indicati dall’art. 3, comma 5 del D.lgs. 24/2023;
b) alle persone che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione (cd. “facilitatori”);
c) alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs 24/2023, le suddette misure di tutela non si applicano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.