Regolamento per la gestione inventariale dei beni mobili e immobili dell’Università degli Studi di Trieste
Titolo IV – Procedure di inventariazione
Art. 16 – Vendita beni immobili
La vendita di beni immobili è disposta dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in seguito all’accertata incapacità dei beni oggetto di vendita di rispondere alle esigenze istituzionali.
La vendita dei beni immobili è curata dall’Ufficio Patrimonio ed eseguita ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 1924 e ss. modifiche.