Art. 2 - Attivazione dei Corsi
1. I Corsi sono attivati presso i Dipartimenti dell’Università e possono essere articolati in curricula.
2. Le tematiche di ciascun corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici, caratterizzati da metodologie di ricerca affini e chiaramente definiti con riferimento ai settori scientifico disciplinari (SSD), macrosettori concorsuali e aree CUN. Le denominazioni dei corsi e l’eventuale articolazione in curricula devono essere coerenti con le tematiche così individuate.
3. L’ attivazione di un Corso è proposta da un Dipartimento secondo i modi e nei termini fissati annualmente da apposita circolare interna ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, sentiti i competenti organi di valutazione. Alla realizzazione di un corso possono concorrere più Dipartimenti e il Dipartimento proponente ne è la sede amministrativa. Il Direttore del Dipartimento proponente, o un suo delegato, compie gli adempimenti necessari sino alla costituzione del Collegio dei Docenti e alla nomina del Coordinatore.
4. La proposta di attivazione di un Corso deve rispettare i requisiti di accreditamento di cui all’art. 4 del D.M. 45/2013 ed eventuali criteri integrativi individuati dall’Università.
5. Il Dipartimento proponente predispone un piano finanziario di sostenibilità del Corso.
Annualmente, in sede di definizione del budget, il Dipartimento prevede le risorse da destinare al funzionamento del Corso.
6. L’attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ed è subordinata, a decorrere dall’anno accademico 2014/15, all’accreditamento, di durata quinquennale, concesso dal Ministero, su conforme parere dell’ANVUR.
7. I Corsi accreditati devono essere attivati per almeno tre cicli consecutivi. Non sono attivati Corsi con un numero di iscritti inferiore a quattro nell’anno di riferimento.
8. In caso di revoca dell’accreditamento di un Corso da parte del Ministero, i cicli già attivati sono portati a compimento e ai dottorandi già iscritti deve essere garantito il completamento della formazione ai fini del conseguimento del titolo.