Art. 11 - Titolo di ammissione ai Corsi
1. Può accedere al Dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, chi è in possesso, alla data di scadenza del Bando, ovvero entro il 31 ottobre dello stesso anno, di:
a) Laurea specialistica o magistrale o Laurea rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 nonché titoli accademici di secondo livello a essi equivalenti;
b) titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente;
c) titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al Dottorato.
2. L’idoneità del titolo, ai soli fini dell’ammissione al Corso, viene accertata dalla Commissione dell’esame di ammissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.