Art. 17 - Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi
1. Il dottorando, che pur avendone titolo non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
2. Il Collegio dei docenti, in qualsiasi momento dell’anno può deliberare l’esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
a) giudizio negativo sull'attività svolta;
b) assenza prolungata e non giustificata;
c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
d) mancato superamento delle verifiche previste di fine anno.
3. L’esclusione dal Corso comporta l’interruzione della borsa, o della forma di sostegno economico equivalente, a partire dalla data di esclusione. L’esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all’interessato. Il dottorando escluso non può iscriversi nuovamente allo stesso Corso.
4. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva e comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa o della forma di sostegno economico equivalente.