Art. 10 - Supervisore
1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei Docenti. Qualora il Supervisore non appartenga al Collegio, deve essere nominato tra i suoi membri un co-Supervisore.
2. Il Supervisore:
a) segue e guida il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi di dottorato;
b) informa il Collegio dei Docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
c) esprime un parere sul passaggio del dottorando all’anno di Corso successivo e sull’ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
d) segnala al Collegio dei Docenti l’eventuale venir meno del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 20 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell’esclusione dal Corso.