Art. 3 - Corsi in convenzione
1. L’Ateneo promuove l’attivazione e lo svolgimento di Corsi in convenzione con altre Università, Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione italiani e stranieri, e con Imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Con riferimento ai Corsi di cui al comma 1, i rapporti tra i soggetti convenzionati sono definiti mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento. In particolare, devono essere previste dagli accordi:
a) la sede amministrativa;
b) la durata del Corso;
c) il numero complessivo di posti sostenibili;
d) le borse, o finanziamenti equivalenti, messi a disposizione da ciascun soggetto convenzionato;
e) le modalità di conseguimento del titolo;
f) la composizione del Collegio dei docenti;
g) la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche.
3. I soggetti convenzionati devono comunque impegnarsi ad assicurare l’attivazione del Corso per almeno tre cicli consecutivi.