Art. 30 - Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è volto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formulati dalle unità organizzative in fase di programmazione, anche allo scopo di:
a. stimolare eventuali azioni correttive presso le unità organizzative;
b. supportare i processi di programmazione e controllo strategico.
2. Tale attività di verifica si avvale di appositi indicatori di performance aventi ad oggetto i servizi erogati in termini di costi sostenuti, margini prodotti, volumi e qualità delle attività svolte.
3. Il processo di controllo di gestione è coordinato dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo e si articola nelle seguenti fasi:
a) le unità organizzative raccolgono, su base semestrale, i dati necessari per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e segnalano alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo le eventuali criticità ed eccezioni rispetto all’avanzamento programmato;
b) sulla base di tali risultanze, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo predispone i report semestrali di controllo da trasmettere al Rettore, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione in tempi utili per la successiva fase di programmazione;
c) analogo processo di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni viene organizzato con cadenza annuale; i dati, unitamente alla relazione esplicativa, vengono trasmessi dalle unità organizzative alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo entro la fine di febbraio.
4. Per quanto concerne gli indicatori riferiti ai costi sostenuti e ai margini prodotti, il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità analitica.