Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo 2 - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 51 - Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e le relative funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto dell’Università. In particolare, il Consiglio di amministrazione adotta gli atti posti in essere per:

a. assumere mutui e finanziamenti;
b. costituire ipoteche e prestare garanzie reali od obbligatorie;
c. conferire procura per agire e resistere in giudizio;
d. transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
e. vendere, locare, concedere in uso, permutare e acquistare beni immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
f. stipulare contratti di leasing immobiliare;
g. stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge, l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e quelle non attinenti a specifiche esigenze organizzative dei dipartimenti;
h. stipulare contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia;
i. consentire l’uso del sigillo, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
j. affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università;
k. negoziare valori mobiliari;
l. accettare liberalità e lasciti, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico;
m. deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico e nel rispetto di quanto previsto da regolamento di Ateneo;
n. deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta altresì gli atti di autorizzazione e di monitoraggio di contratti, convenzioni e accordi di competenza dei dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 54, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 62 del presente regolamento.