Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo 5 - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CONTRATTI

Art. 62 - Schemi tipo di contratto per attività di ricerca e didattica

1. Il Consiglio di amministrazione può adottare schemi tipo di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), b), c), ed e), contenenti gli elementi richiesti all’articolo 61, comma 1.
2. Gli schemi tipo sono vincolanti per i dipartimenti nell’esercizio delle procedure negoziali di loro competenza; in caso di mancato rispetto dello schema tipo, i relativi contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al consiglio di dipartimento l’autorizzazione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti sopra soglia di cui all’articolo 54, commi 3 e 4, a condizione che il dipartimento si attenga agli schemi tipo di cui al comma 2 del presente articolo. I contratti autorizzati sono stipulati dal direttore di dipartimento. In caso di mancato rispetto dello schema tipo, i contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.