Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo 6 - PERSONALE
Art. 63 - Compensi aggiuntivi al personale
1. Al fine di valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, correlati alle finalità istituzionali dell’Ateneo, possono essere corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, anche a tempo determinato, compensi aggiuntivi, comunque denominati, previa delibera del Consiglio di amministrazione e in coerenza con la normativa vigente.
2. Si fa espresso riferimento, per le modalità applicative, alla vigente regolamentazione per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale.