Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
        Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
        Capo 1 - EDILIZIA UNIVERSITARIA
      
  Art. 47 - Realizzazione delle opere
1.	La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria, su beni propri o di terzi, è soggetta alla normativa statale e regionale vigente, nei rispettivi ambiti.
2.	La realizzazione è, inoltre, subordinata:
a.	all’inclusione nel Programma Triennale di attuazione;
b.	alla collocazione delle opere nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.