Art. 2 - Indizione delle elezioni nel caso di anticipata cessazione del Rettore
In caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, gli adempimenti elettorali devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Il Pro Rettore, con proprio decreto, deve indire le elezioni per il rinnovo del Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente e sono state attribuite le relative funzioni al Pro Rettore. Con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio e fissa le modalità di svolgimento con sistema telematico o cartaceo. Con lo stesso decreto, il Pro Rettore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipanti all'elezione del Rettore che devono tenersi almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni del Rettore secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore.