Elezione del Rettore
Art. 8 - Verbale delle operazioni elettorali
Delle operazioni elettorali con modalità cartacea viene redatto verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.
A conclusione dello scrutinio, i risultati della votazione e delle operazioni elettorali devono essere riportati nel verbale firmato in ciascun foglio da tutti i membri della Commissione elettorale. Il verbale deve essere immediatamente trasmesso al Rettore unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto contenente le firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme alle schede.
In caso di voto mediante procedura telematica si applicano le modalità di cui all'art. 9